La normativa vigente prevede un credito d'imposta ai contribuenti che acquistino un'altra "prima casa" entro un anno dall'alienazione di un altro immobile acquistato fruendo dei benefici previsti per la prima casa ai fini dell'imposta di registro e dell'Iva.
Il credito d'imposta è pari all'ammontare dell'imposta di registro, o dell'Iva, corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato, ma non può essere superiore all'imposta di registro o all'Iva dovuta in relazione al secondo acquisto.
L' agevolazione spetta alle seguenti condizioni:
- l' acquisto deve essere effettuato entro un anno dall'alienazione della precedente abitazione.
- la precedente abitazione deve essere stata acquistata con le agevolazioni "prima casa".
Non può pertanto beneficiare del credito d'imposta chi acquista un'abitazione per la prima volta o chi abbia effettuato la vendita di un immobile per il cui acquisto non abbia avuto agevolazioni come:
- chi vende una casa ereditata (resta solo da vedere se l'erede, come pare, possa avvalersi dell'agevolazione se vende una casa che il defunto abbia acquistato con le agevolazioni).
- chi vende una casa comprata con imposta non agevolata (in quanto, per mille motivi, in quell'operazione, i requisiti per l'agevolazione, oggi ben sussistenti, non erano presenti).
- chi vende una casa acquistata prima dell'introduzione nel nostro sistema tributario delle agevolazioni "prima casa" (sancite per la prima volta con la legge 168/82).
Un caso particolare si ha nell'ipotesi in cui si venda una casa acquistata prima del 22 maggio 1993 con Iva al 4%: pur se solo con il Dl 155/93 l'aliquota Iva del 4% è divenuta un'agevolazione vera e propria (mentre prima si trattava dell'aliquota "a regime" per le vendite dei costruttori), il credito d'imposta è comunque concesso a chi oggi ricomperi un'altra casa entro un anno dalla vendita dell'abitazione acquisita con Iva al 4% prima del 22 maggio 1993; ma ciò accade solo se all'atto dell'acquisto della casa ora alienata il soggetto il questione fosse titolare dei requisiti che avrebbero comunque permesso - ove fosse stato necessario - un acquisto agevolato.
Dove si "spende" questo credito d'imposta? Il credito d'imposta, che in ogni caso non dà luogo a rimborsi, puó essere:
- portato in diminuzione dall'imposta di registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato che lo determina.
- portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni, dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito.
- portato in diminuzione dall'imposta sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto.
- utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. |