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Certificato di agibilitā per gli immobili
 
     
 

Il certificato di agibilità è il documento che comprova l’idoneità legale di un immobile ad essere abitato. La certificazione viene rilasciata dall’ufficio tecnico comunale a seguito di verifica delle condizioni di stabilità, salubrità e sicurezza dell’edificio.

La disciplina sull’agibilità si trova nel D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 detto anche “testo unico dell’edilizia” e porta con sé la novità del superamento della distinzione tra i termini abitabilità e agibilità, puntando dritta alla sola agibilità. Infatti la norma precedente indicava con abitabilità la certificazione riferita ai soli immobili ad uso abitativo e con agibilità quella assegnata agli immobili ad uso diverso dall’abitazione. Oggi, come abbiamo detto, l’unico termine corretto è “agibilità” ed è riferito a qualunque destinazione dell’immobile. Tale certificato attesta “la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente”.

Per ottenere il rilascio dell’agibilità si procede nel modo seguente:

- va presentata allo sportello unico comunale la domanda di rilascio, corredata dalla documentazione richiesta, entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento;

- entro dieci giorni lo sportello unico comunica al richiedente il nome del responsabile del procedimento;

- entro trenta giorni il dirigente o il responsabile dell’ufficio comunale competente rilascia il certificato di agibilità.

Se gli uffici competenti sonnecchiano ecco venire in soccorso il “silenzio – assenso” con il quale si intende attestata l’agibilità qualora sia stato rilasciato il parere dell’ASL. In caso invece di autodichiarazione, il termine per la formazione del “silenzio – assenso” è di sessanta giorni. La legge stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria in caso di mancata presentazione della domanda di agibilità (art. 24) da euro 77,00 a euro 464,00.

Va ricordato, per capire l’importanza della novità normativa, che il precedente D.P.R. n. 425/1994 prevedeva, quale presupposto fondamentale per il rilascio del certificato di abitabilità, una certificazione del direttore dei lavori attestante la conformità del fabbricato al progetto approvato, l’avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti.

L’art. 25, invece, del D.P.R. n. 380/2001, consente oggi un’ulteriore semplificazione del procedimento per l’ottenimento del “silenzio – assenso” e, in presenza di determinati presupposti, la riduzione dei termini: l’agibilità si considera attestata decorsi trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda qualora sia stato rilasciato il parere dell’ASL o sessanta giorni nel caso di dichiarazione sottoscritta dal richiedente, avente il medesimo contenuto della dichiarazione del direttore dei lavori un tempo prevista.

L’agibilità è necessaria non solo nel caso di nuova costruzione ma in tutti i casi di ricostruzione, sopraelevazione, utilizzo di una costruzione, anche se costituente solo ampliamento di un fabbricato preesistente. In sostanza l’agibilità è richiesta ogni qualvolta gli interventi edilizi possano influire sulle condizioni di salubrità dell’ambiente, mentre, al contrario, non ne ricorre la necessità laddove un mutamento di utilizzo non comprometta le condizioni di salubrità, stabilità e sicurezza dell’edificio. E quindi il certificato di agibilità è obbligatorio nei casi di:

- nuove costruzioni; ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;

- interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico.

 
     
 
 
     
   
 
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